“Decreto GDPR” e FAQ del Garante
Le frequently asked question del Garante Privacy in materia di “Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali”, divulgate lo scorso primo ottobre, presenterebbero alcune incongruenze rispetto a quanto disposto su questo specifico aspetto con l’articolo 18 del decreto n° 101 del 2018, col quale sono stati recepiti i dettami del nuovo Regolamento comunitario in materia di dati personali nell’ordinamento normativo nazionale. La discrepanza è stata oggetto di un approfondimento a firma di Luigi Padovan per Agenda Digitale. Di seguito l’introduzione:
A pochi giorni dall’entrata in vigore del Decreto legislativo 101/2018 e dalla ancor più recente pubblicazione, da parte dell’Autorità Garante, delle domande più frequenti sul tema (le cosiddette FAQ), sembrano emergere dei dubbi interpretativi sull’ambito di applicabilità della cosiddetta definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali.
Le perplessità in questione nascono dal mero confronto tra il dato testuale della norma in esame e il contenuto delle FAQ stesse.
Cosa dice la norma
Da un lato infatti, il testo del primo comma dell’Art. 18 del D.lgs. n°101/18, recita in tal senso (qui il testo in G.U.):
“In deroga all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all’articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già’ adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il dato testuale appena citato afferma quindi che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni riguarda “i procedimenti sanzionatori […] che, alla data di applicazione del Regolamento (25 maggio 2018), risultino non ancora definiti con l’adozione dell’ordinanza ingiunzione“.
Dal punto di vista dei soggetti che possono beneficiare della norma in esame si afferma pertanto, in sostanza, che possono usufruire della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti innanzi al Garante coloro i quali non abbiano ancora ricevuto un’ordinanza di ingiunzione relativa a un procedimento pendente alla data del 25 maggio 2018.
La norma in questione, seppure inserita in un documento che dal punto di vista della tecnica legislativa ha destato più di una perplessità (per molti il testo di raccordo tra la dirompente normativa comunitaria e la legge nazionale meritava più di un semplice testo di coordinamento), pare piuttosto chiara.
Cosa dicono le FAQ del Garante...