Accesso civico anche per le gare d’appalto

Il TAR Lombardia: nessun motivo, almeno in astratto, per negare la consultazione delle offerte tecniche ed economiche

Con la sentenza n° 45, depositata lo scorso 11 gennaio, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha stabilito che, almeno in astratto, non esistono motivi per negare l’accesso civico alla documentazione amministrativa presentata nell’ambito di una gara pubblica.

Il pronunciamento, oggetto di analisi su Giurdanella.it, è stato formulato in risposta al ricorso di una società che, pur non avendo partecipato ad una gara, aveva chiesto di poter visionare le offerte tecniche ed economiche presentate e si era vista negata la richiesta dall’amministrazione che aveva indetto la selezione.

Il Tar Lombardia - si legge su Giurdanella.it - premette che il c.d. accesso civico può applicarsi anche ai procedimenti di appalto delle pubbliche amministrazioni di cui al vigente D.Lgs. 50/2016.

In particolare - prosegue l’articolo - non è sufficiente a negare tale applicazione dell’accesso civico generalizzato l’art 5 bis del D.Lgs 33/2013, secondo cui l’accesso civico è escluso «nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990».

Invero, secondo il giudici, quella del D.Lgs. 33/2013 costituisce la regola generale e le eccezioni alla medesima devono essere interpretate restrittivamente, per evitare la sostanziale vanificazione dell’intendimento del legislatore di garantire l’accesso civico.

Quindi anche se la disciplina dell’accesso agli atti in materia di appalti come si rinviene nell’art. 53 del codice dei contratti pubblici configura una disciplina peculiare, ciò non può escludere definitivamente l’accesso civico.

L’esclusione dell’accesso civico agli atti di gara deve essere motivato
Dalle premesse finora citate discende che l’accesso civico potrà essere in materia di appalti temporalmente vietato, negli stessi limiti in cui ciò avviene per i partecipanti alla gara, e dunque fino a che questa non sarà terminata, ma non escluso definitivamente, se non per quanto stabilito da altre disposizioni, e così, prima di tutte, dalla chiara previsione dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013.

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ultima modifica 2019-01-17T17:50:17+01:00
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