Accesso civico e accesso civico generalizzato: le differenze

Formulando una sentenza, il TAR del Lazio ha fatto chiarezza in materia. Su Giurdanella.it un articolo di commento

Con la sentenza n° 7326 dello scorso 2 luglio, il Tar del Lazio  ha fatto chiarezza sulla differenze giuridiche tra gli strumenti dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato. La sentenza è stata pubblicata a seguito di una richiesta di accesso agli atti con riferimento generico alle principali norme che disciplinano tali strumenti, vale a dire la legge n° 241 del 1990, il decreto legislativo n° 33 del 2013 e il decreto legislativo n° 97 del 2016. Dovendo decidere che tipologia di accesso autorizzare, il tribunale ha illustrato nel dettaglio le loro differenze. Un articolo di commento alla sentenza è stato pubblicato su Giurdanella.it. Di seguito alcuni passaggi:

A seguito dell’introduzione, con il d. lgs. n. 97 del 2016, dell’accesso civico generalizzato (art. 5 co.2 del d.lgs. n. 33/2013), la tutela della trasparenza dell’azione amministrativa risulta rafforzata ed arricchita attraverso una disciplina che si aggiunge a quella che prevede gli obblighi di pubblicazione (articoli da 12 e ss. del d.lgs. n. 33 del 2013) e alla più risalente disciplina di cui agli articoli 22 e ss. della l. n. 241 del 1990 in tema di accesso ai documenti.

Accanto, quindi, all’accesso tradizionale, previsto dalla legge sul procedimento amministrativo e collegato alle specifiche esigenze del richiedente e caratterizzato dalla connotazione strumentale agli interessi individuali dell’istante, posto in una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini che legittima il diritto di conoscere e di estrarre copia di un documento amministrativo, sono stati introdotti due strumenti con un profilo di tutela dell’interesse generale.

Pertanto si è dapprima introdotto l’accesso civico c.d. “semplice”, imperniato su obblighi di pubblicazione gravanti sulla pubblica amministrazione e sulla legittimazione di ogni cittadino a richiederne l’adempimento e, poi, l’accesso civico generalizzato, azionabile da chiunque, senza previa dimostrazione circa la sussistenza di un interesse concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza alcun onere di motivazione della richiesta, al precipuo scopo di consentire una pubblicità diffusa ed integrale in rapporto alle finalità esplicitate dall’art. 5, comma 2 del d. lgs. n. 33 del 2013.

Le differenze tra l’interesse sotteso all’accesso civico e all’accesso ai documenti tradizionale, e le diverse procedure previste.

Il Tar Lazio pertanto chiarisce che vi è una significativa differenza tra accesso ai documenti ed accesso civico, semplice e generalizzato.

L’accesso ai documenti consente una ostensione più approfondita.  Mentre l’accesso civico, ove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire una conoscenza più estesa ma meno approfondita, consiste nel diritto ad una larga diffusione di dati documenti e informazioni, fermi i limiti posti a salvaguardia di interessi pubblici e privati suscettibili di vulnerazione.

Emblematica di tale diversità è, del resto, la constatazione che mentre la legge 241/1990 esclude espressamente l’utilizzabilità del diritto di accesso a fini di un controllo generale, con divieto dell’accesso sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato è riconosciuto proprio «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico».

Né vanno trascurate le differenti tecniche di bilanciamento degli interessi contrastanti…

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ultima modifica 2018-07-24T09:35:00+01:00
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