Accesso civico generalizzato: una sentenza

Per il Consiglio di Stato l’istituto va applicato anche nel settore degli appalti: i soggetti non partecipanti alle gare hanno il diritto di chiedere gli atti

Con la sentenza n° 3780 del 2019, il Consiglio di Stato ha stabilito che, pur se con certe limitazioni, l’istituto dell’accesso civico generalizzato deve essere applicato anche nel settore degli appalti pubblici, permettendo ai soggetti terzi non coinvolti nelle procedure di gara, di ottenere tutta la documentazione di riferimento una volta concluse le fasi di valutazione e assegnazione degli appalti. La sentenza è stata oggetto di commento e approfondimento su Giurdanella.it.

Secondo il Consiglio di Stato - si legge nell’articolo - proprio la materia degli appalti è un settore dove l’esigenza di forme di controllo diffuso dell’attività amministrativa è più forte, al fine di garantire procedure di appalto trasparenti anche come strumento di prevenzione e contrasto della corruzione.

In particolare l’accesso civico deve essere particolarmente incisivo dopo l’aggiudicazione dell’appalto, poiché non vi sono più esigenze di par condicio per rispettare.

Rimangono, in ogni caso, i limiti espressamente previsti all’accesso in materia di procedure di appalto, in quelle situazione individuate specificamente dall’art. 53 del Codice degli Appalti, in cui l’accesso è posticipato o, in alcuni casi, vietato del tutto.

(...)tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, quello di cui all’art. 53 non può essere inteso come limite all’accesso civico: il richiamo alle procedure della l. 241/1990 non può essere inteso come volontà di escludere l’accesso civico.

Vi sono alcune materie esplicitamente escluse: – ad esempio quelle relative alla politica estera o di sicurezza nazionale – ma al di fuori di queste materie, non è possibile escludere in linea generale un intero settore dell’attività amministrativa, come il settore degli appalti pubblici, ma è possibile, tuttalpiù, prevedere specifiche condizioni, modalità e limiti o in generale determinati “casi” di limitazione.

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