Blockchain e diritto all’oblio
Su Agenda Digitale è stato pubblicato l’articolo “Blockchain e diritto all’oblio, ecco le sfide della normativa”, a firma di Antonio Bello. Nell’abstract si legge quanto segue: “La blockchain apparentemente sembra essere una tecnologia non conforme al regolamento GDPR riguardo al diritto all’oblio. Tuttavia, analizzando il concetto di anonimizzazione e le sue applicazioni pratiche, emergono scenari interessanti per questa innovazione”. Di seguito l’introduzione:
Diritto all’oblio e blokchain: da una prima analisi di uno dei principi cardine del GDPR, e volendolo proiettare nel quadro di una delle tecnologie emergenti potenzialmente più prolifere di questi ultimi anni, quella dei registri distribuiti, sembrerebbe improbabile la sua compliance al Regolamento. Tuttavia, alla luce della normativa, si sostiene la tesi che con le giuste procedure la blockchain possa essere conforme al regolamento, dal momento che la cancellazione di un dato non deve necessariamente essere messo alla stessa stregua di un’eliminazione.
La normativa: cancellazione ed eliminazione del dato
Nel GDPR il diritto all’oblio prevede che “l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:[…]”. Ricordando l’impossibilità di garantire tale diritto nella tecnologia in esame e conducendo uno studio, anche non troppo analitico, del Regolamento, è possibile però notare l’assenza di una definizione di cancellazione.
Prendendo ora in considerazione l’art. 4, comma 2, che recita quanto segue: “Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. Facile intuire che, ai sensi del sopracitato articolo, cancellazione e distruzione dispongono di natura differente, volutamente distinta da parte del legislatore...