Contenuti, limiti di responsabilità e trattamento dei dati: un approfondimento sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0

Su Altalex, Miriam Foti presenta e commenta nel dettaglio le disposizioni del Decreto recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale che sancisce l’introduzione dello strumento

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto che formalizza l’introduzione del cosiddetto Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, su Altalex è stato pubblicato un articolo a firma di Miriam Foti che presenta nel dettaglio le finalità e i contenuti della norma. Si riporta di seguito l’introduzione dell’approfondimento.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto con il quale il Ministro della Salute e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega all'innovazione tecnologica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, individuano i contenuti del c.d. Fascicolo sanitario elettronico (FSE), nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE.

Analizzando nel dettaglio il decreto, l’Art. 3, titolato “Contenuti del FSE”, indica che il FSE contiene dati e documenti, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale, e riguarda:

  • i dati identificativi e amministrativi dell'assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati), consultabili solo dall’assistito, tra cui, l’Art. 6, che seleziona i soggetti a maggiore tutela dell’anonimato, tutelando persone sieropositive, donne che si sottopongono a interruzione volontaria di gravidanza, vittime di atti di violenza sessuale o di pedofilia, persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool, donne che decidono di partorire in anonimato, nonché i dati e i documenti riferiti ai servizi offerti dai consultori familiari.
    In particolare, secondo l’Art. 23 tali dati sono rilevati dal FSE mediante interrogazione dell’Anagrafe Nazionale degli assistiti (ANA);
  • i referti, ivi includendo “quelli consegnati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 16 ottobre 2013”;
  • i verbali pronto soccorso;
  • le lettere di dimissione;
  • il “patient summary”, ossia il profilo sanitario sintetico, ai sensi dell’Art. 4 del presente decreto.
    Si tratta di un documento, sociosanitario informatico, redatto e aggiornato mediante i rapporti dei MMG (Medici di Medicina Generale) e dei PLS (Pediatri Libera Professione), per riassume la storia clinica dell'assistito e la situazione corrente e nota dell'assistito.
  • La finalità del documento è la continuità di cura del paziente, “permettendo un suo rapido inquadramento al momento del contatto con i servizi sanitari”.
  • le prescrizioni specialistiche e farmaceutiche;
  • le cartelle cliniche;
  • l’erogazione dei farmaci a carico e non del Servizio Sanitario Nazionale;
  • le vaccinazioni;
  • l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica;
  • il taccuino personale dell'assistito (Art. 5 del suddetto decreto), ossia “una sezione riservata del FSE all'interno della quale esclusivamente l'assistito, o un suo delegato, può inserire, modificare ed eliminare dati, anche generati dai dispositivi medici e/o wearable, e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura”. Il decreto, inoltre, specifica, che si tratta di informazioni non certificate, di cui l’assistito è responsabile in termini di esattezza ed eventuale aggiornamento;
  • i dati delle tessere per i portatori di impianto;
  • la lettera di invito per screening”.

Leggi l'articolo integrale su Altalex

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ultima modifica 2023-12-04T15:19:47+02:00
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