Diritto all’oblio: dal primo gennaio in vigore le nuove regole sulla deindicizzazione
Con l’approvazione del Decreto legislativo n° 150 del 10 ottobre 2022, – pubblicato in Gazzetta lo scorso 17 ottobre – è stata resa attuativa la Legge n° 134 del 27 settembre 2021, comunemente conosciuta come Riforma Cartabia del processo penale. Successivamente, con l’emanazione del Decreto legge n° 162 del 31 ottobre, è stata disposta l’entrata in vigore della norma il 30 dicembre 2022. Tra le misure previste, con l’articolo 64 sono state definite anche nuove regole per l’esercizio del diritto all’oblio da parte delle persone imputate o sottoposte a indagini. In estrema sintesi, tali regole prevedono la possibilità di chiedere e ottenere un provvedimento di deindicizzazione dai motori di ricerca delle notizie e altre fonti riguardanti persone per le quali siano state emesse sentenze di assoluzione o non luogo a procedere.
Su Agenda Digitale, Fulvio Sarzana ha dedicato un approfondimento a tale tematica, illustrando i cambiamenti introdotti della norma e dedicando ulteriori osservazioni ai nodi critici che ancora oggi non offrono certezze assolute sui suoi reali scenari applicativi: dalla necessità di ottenere ulteriori chiarimenti, agli equilibri con il diritto di cronaca giudiziaria, a presunte incompatibilità con le normative europee.
“La norma in questione - scrive Sarzana in apertura dell’articolo - prevede che la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Nel caso di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive una annotazione «ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante.».
Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive un’altra annotazione: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante.
I rigidi tempi di varo del decreto legislativo di riforma del processo penale prima - prosegue Sarzana - e di conversione del decreto di sospensione dell’entrata in vigore poi, non hanno consentito di mettere mano in realtà all’emendamento approvato, come sarebbe stato forse utile, al fine di precisare alcuni ambiti della disposizione e di coordinarne l’applicazione con la disciplina comunitaria. Innanzitutto va sgomberato il campo da alcuni equivoci: la norma non introduce o stabilisce princìpi sostanziali in materia di trattamento dei dati personali, limitandosi a stabilire una disciplina processuale conseguente al provvedimento favorevole all’indagato o all’imputato.
E, del resto la delega aveva ad oggetto disposizioni 'organizzative' di carattere processuale-penale. Come corollario vi è che la disciplina processuale non dovrebbe applicarsi ai fatti antecedenti all’entrata in vigore della norma. Ci si può quindi rivolgere alla cancelleria a partire dal 30 dicembre 2022”.