Diritto d’accesso non applicabile per le adozioni
Il TAR Toscana: non ammissibile la divulgazione di dati personali, così come previsto dalla legge in materia del 1983
Il diritto d’accesso, così come regolato dalle Legge n° 241 del 1990, non può essere applicato nel caso della richiesta di divulgazione di dati personali riguardanti rapporti di adozione.
Per questo specifico ambito infatti, la sentenza n° 1269/2018 del Tar della Toscana - segnalata dalla newsletter “La PA Digitale”- ha precisato che valgono le disposizioni della Legge n° 184 del 1983, che all'articolo 28 comma 3 stabilisce quanto segue: “l'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria”.