Domicilio digitale e PEC
Su Agenda Digitale è stato pubblicato l’approfondimento “Domicilio digitale: perché il recapito certificato qualificato non soppianterà la posta elettronica certificata”, a firma di Massimiliano Nicotra. “Posta elettronica certificata e servizio di recapito certificato qualificato - si legge nell’abstract - sembrerebbero equivalenti ai fini degli effetti dell’elezione del domicilio digitale, in realtà hanno effetti giuridici e funzionalità diverse. Vediamo le caratteristiche e le differenze tra i due servizi”. Di seguito l’introduzione dell’articolo:
Il Codice dell’Amministrazione digitale ha rafforzato il concetto di domicilio digitale quale luogo virtuale del cittadino, di imprese ed enti, presso cui inviare comunicazioni elettroniche ad ogni effetto di legge. Vediamo meglio cos’è il domicilio digitale, le caratteristiche della Posta elettronica certificata e del servizio di recapito certificato qualificato e perché difficilmente quest’ultimo rimpiazzerà la Pec”.
Cos’è il domicilio digitale
Ai sensi dell’art. 1, 1° comma, comma n-ter) del d.l.vo n. 82/2005 (C.A.D.) n-ter) per domicilio digitale si intende “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio (…)”.
Il domicilio digitale, pertanto, può essere costituito o da una casella di posta elettronica certificata (che secondo la lettera v-bis del medesimo articolo è il “sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi”) oppure da un servizio di recapito certificato qualificato (disciplinato dall’art. 44 del Regolamento (UE) n 910/2014 (cd. eIDAS).
I due strumenti, che la norma appena richiamata sembrerebbe far equivalere ai fini degli effetti dell’elezione del domicilio digitale, in realtà hanno effetti giuridici e funzionalità diverse.
Caratteristiche della Pec
La posta elettronica certificata, che oramai in Italia è ampiamente diffusa, trova la sua originaria regolamentazione nel D.P.R. n. 68/2005. Il suo principale effetto è quello di rendere opponibili ai terzi la data e l’ora di trasmissione e ricezione di un messaggio. L’utilizzo della posta elettronica certificata è trasparente per l’utente, nel senso che essa funziona come una normale casella di posta elettronica, a cui però sono associate ulteriori comunicazioni, prodotte dal gestore del servizio e firmate elettronicamente dal medesimo, che servono proprio ad attestare il momento in cui un messaggio è stato spedito e quello in cui lo stesso è recapitato nella casella del destinatario.
Il sistema della posta elettronica certificata, è opportuno sottolinearlo, è strutturato per rispondere all’impianto normativo italiano: la PEC non è strumento di identificazione del mittente del messaggio, in quanto per attribuire la paternità del documento informatico è necessario l’utilizzo di una firma elettronica, né del destinatario dello stesso. Inoltre, il sistema è strutturato secondo la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 del codice civile, secondo cui le dichiarazioni ricettizie si reputano conosciute dal destinatario nel momento in cui giungono all’indirizzo di questi. Non è quindi necessario che il mittente fornisca prova dell’avvenuta conoscenza del contenuto del messaggio da parte del destinatario, essendo sufficiente dimostrare di aver correttamente recapitato il messaggio all’indirizzo previamente dichiarato dal destinatario (o risultante da un “elenco ufficiale”).
La semplicità d’uso e la possibilità di dichiarare un unico indirizzo di posta elettronica certificata valido per tutte le comunicazioni che un determinato soggetto voglia ricevere elettronicamente hanno favorito la diffusione di questo strumento in Italia, unitamente alla circostanza che alcune norme ne hanno imposto l’adozione nelle comunicazioni tra determinati soggetti (si pensi al processo telematico o alle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, o, infine all’obbligatorietà per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di almeno un indirizzo PEC)...”