Domicilio digitale, un parere del Consiglio di Stato
A inizio marzo, l’Ufficio Studi del Consiglio di Stato, su richiesta del Segretario Generale della stessa istituzione, ha formulato un parere relativo a diversi aspetti inerenti il domicilio digitale. I contenuti del documento sono stati oggetto di recente approfondimento da parte di Maria Stefania Masini su Agenda Digitale. “Cosa comporta il parere del Segretariato della Giustizia Amministrativa sulle recenti novità in tema di domicilio digitale - si legge nell’abstract dell’articolo - la normativa di riferimento, indicazioni per giudici e avvocati e alcuni suggerimenti di e modifica del Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA) e delle prassi delle Cancellerie”.
Il documento - scrive l’esperta in apertura - si compone di tre parti: dapprima l’Ufficio Studi ricostruisce il sistema normativo in materia di elezione del domicilio, con particolare focus sul domicilio eletto dalle parti del giudizio amministrativo; indi offre alcune indicazioni concrete volte ad orientare giudici e avvocati sul tema legato alla domiciliazione delle parti; infine offre alcuni suggerimenti di adeguamento e modifica del Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA) e delle prassi delle Cancellerie degli uffici giudiziari.
Il sistema normativo in materia di elezione del domicilio
Il documento esamina, in primo luogo, la legislazione in materia di domicilio nel processo con particolare riferimento alla coesistenza di due norme apparentemente in conflitto tra loro: l’art. 25 del cpa (che individua il domicilio digitale come il domicilio eletto ex lege in ambito processuale) e l’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1034, n. 37 (che individua come domicilio ex lege la Cancelleria del giudice nei casi in cui l’avvocato non abbia eletto domicilio “fisico” nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria adita). Quest’ultima norma, attualmente in vigore, si applica infatti pacificamente anche al processo amministrativo (ma, come si vedrà oltre, solo in funzione residuale, nelle ipotesi di malfunzionamento dell’indirizzo PEC o di messa indicazione del domicilio digitale o fisico), ed ha la sua ratio nello scopo di esonerare la parte sulla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all’esecuzione della stessa fuori del circondario in cui ha sede l’organo giudiziario investito della controversia (Cons. Stato, sez. V, 30 maggio 2007, n. 2768; Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio 1989, n. 174).
L’antinomia tra le due norme, in realtà, è solo apparente, alla luce della interpretazione dell’art. 82 in discorso resa dalla risalente ma attuale e chiarissima sentenza dell’Adunanza Plenaria 19 giugno 1984, n. 13, che ha chiarito: (1) che dopo la costituzione in giudizio è l’avvocato difensore, e non la parte, il naturale destinatario degli atti processuali; (2) che l’avvocato difensore è destinatario degli atti processuali in quanto “sostituto necessario della parte, e non in quanto domiciliatario” con la conseguenza che la mancata dichiarazione di elezione di domicilio della parte “è ininfluente sul regime delle notificazioni”, e (3) che la ratio della norma che prevede l’obbligo di eleggere domicilio presso la sede del Giudice adìto è quella di garantire la speditezza del processo individuando, in difetto di elezione di domicilio, un “domicilio de jure”.
Proprio i principi dianzi richiamati, riportati ad attualità, confermano la correttezza delle soluzioni proposte dall’Ufficio Studi del Consiglio di Stato...