Un chiarimento sulle modalità di conservazione delle fatture elettroniche
Su Agenda Digitale, Salvatore De Benedictis ha fornito indicazioni sulle nuove modalità di conservazione della fatture elettroniche alla luce di un recente provvedimento di Agenzia Entrate (n° 433608 - 6 novembre 2022), con il quale il Direttore ha formulato chiarimenti sulla possibilità di completare il percorso di digitalizzazione di questa tipologia di documenti, focalizzandosi in particolare sulla la risoluzione delle divergenze tra la stessa Agenzia e il Garante per la protezione dei dati personali relativa alla memorizzazione dei file XML delle fatture.
Con l’emanazione del provvedimento, è stato sancito definitivamente che l’Agenzia delle Entrate è autorizzata memorizzare i file dei “dati fattura” e “dei dati fattura integrati” fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.
Da queste precisazioni dovrebbero derivare, secondo De Benedictis, anche cambiamenti per ciò che concerne l’obbligo di conservazione delle fatture a carico dei contribuenti, che a questo punto potrebbe considerarsi non più necessaria e, quindi, da superare in un’ottica di progressiva semplificazione.
“Dal momento in cui l’Agenzia delle Entrate è stata autorizzata a memorizzare tutti i file xml delle fatture elettroniche per almeno otto anni - si legge a riguardo - ci si chiede la ratio della permanenza dell’obbligo di conservazione a carico del contribuente. Le perplessità sono infatti alimentate da molteplici ragioni. Prima fra tutte: la Pubblica Amministrazione non può chiedere ai cittadini documentazione che è in suo possesso e, a maggior ragione, impone obblighi di conservazione della predetta documentazione. Buon senso vorrebbe che l’Agenzia, tra tutti i pregevoli servizi che ha attivato, ne predisponesse uno di validazione delle fatture elettroniche, mediante il quale qualunque soggetto interessato, in possesso di un xml relativo ad una fattura elettronica, possa chiedere il rilascio di una certificazione del transito della fattura dal SDI e della sua integrità ed autenticità. Così come dovrebbe essere possibile che ciascun cittadino possa chiedere alla Agenzia delle Entrate il rilascio del duplicato della fattura elettronica.
La seconda è che l’inesistenza dell’obbligo di conservazione è da tempo sancita dall’articolo 1, comma 6-bis del Decreto legislativo 127/2015, secondo cui 'Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate'. La soluzione della diatriba tra l’Agenzia delle Entrate e il Garante per la tutela dei dai personali, che ha dato definitivamente il via libera all’Agenzia la memorizzazione dei file xml relativi alle fatture elettroniche, ha di fatto eliminato qualsiasi causa ostativa alla applicabilità della norma sopra richiamata.
La terza è che l’Agenzia delle Entrate è comunque in possesso dell’hash di tutte fatture elettroniche ricevute tramite il sistema di interscambio, per cui anche se le fatture elettroniche venissero 'conservate' dai contribuenti come un semplice file xml, l’Agenzia avrebbe sempre e comunque la possibilità di controllarne la completezza ed attestarne l’autenticità ed integrità, e ciò anche indipendentemente dal possesso del file xml”.