Firme digitali e marche temporali: una sentenza
Il Tar Lazio: in mancanza di firma digitale, la sola apposizione di una marca temporale non può garantire la provenienza e l’integrità di un’offerta economica
Con la sentenza n° 8605 del 2019, il TAR del Lazio ha stabilito che, in caso di partecipazione ad una gara, mancando la firma digitale, la sola apposizione della marca temporale ad un’offerta economica non è sufficiente.
Solo la firma digitale - si legge sulla newsletter La Pa Digitale - è idonea a rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico, a differenza della marcatura temporale che è un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e legalmente valide al documento.