Formazione dei documenti informatici: “lo SPID unica certezza”
Alla luce di quanto previsto dall’ultimo aggiornamento del CAD, in particolare con l’articolo 20, comma 1-bis, l’unica certezza per ciò che concerna la formazione di documenti informatici pienamente validi a norma di legge è SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. È quanto sostiene Giovanni Manca, che ha approfondito la questione per il sito della community Cantieri PA. Di seguito l’introduzione dell'articolo:
La versione vigente del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), in vigore dal 27 gennaio 2018, ha introdotto una nuova fattispecie di formazione del documento informatico nell’articolo 20, comma 1-bis. In particolare nell’appena citato comma si stabilisce che:
“Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore(…omissis…).”
Per completare il quadro sulle novità introdotte nell’ultimo CAD, dobbiamo citare anche quanto stabilito nel secondo periodo dell’articolo 21, comma 2-bis:
“Gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13), del Codice (civile) redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.”
Nel seguito si commentano queste norme con lo scopo di fornire evidenza sulla portata di queste novità, evidenziando delle criticità con delle proposte operative per meccanismi organizzativi e tecnologici più semplici e coordinati tra di loro. Il tutto anche con l’indispensabile coordinamento con l’articolo 65 del CAD, che tratta di Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.
Leggi l’articolo sul sito di Cantieri PA
All’argomento Giovanni Manca ha dedicato un ulteriore approfondimento su Agenda Digitale.