Gare pubbliche senza carta, un approfondimento
Come stabilito dall’articolo 22 della direttiva 2014/24/EU, a partire dal prossimo 18 ottobre le stazioni appaltanti e le imprese dovranno fare ricorso solo ed esclusivamente ai canali elettronici per tutte le comunicazioni che intercorrono nelle varie fasi di gara. In vista di tale scadenza, su Agenda Digitale un articolo a firma di Massimiliano Brugnoletti illustra i principali cambiamenti che deriveranno dall’applicazione della norma e spiega come le pubbliche amministrazioni italiane si stanno adeguando alle sue disposizioni.
L’obbligo nasce - si legge in apertura - con l’Italia tra i primi Paesi promotori, nei primi anni 2000 con il dichiarato intento di abbattere i costi di partecipazione alle gare per i piccoli imprenditori e con l’esigenza di certezza e trasparenza negli appalti pubblici.
Di notevole portata è il primo comma, che prevede che “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo”.
Il comma 3 sancisce che: “In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.
Infine degno di nota ai fini interpretativi delle nuove regole è il Considerando 52 alla direttiva: “I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l’efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure d’appalto nell’ambito del mercato interno. A tal fine, è opportuno introdurre l’obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e l’obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara nonché, trascorso un periodo di transizione di trenta mesi, l’obbligo della comunicazione integralmente elettronica, ossia la comunicazione tramite strumenti elettronici, in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione per via elettronica) delle offerte”...