Gare telematiche: una sentenza
Con una sentenza pubblicata in luglio, il TAR della Sardegna ha giudicato ammissibile la presentazione di un’offerta dotata di marca temporale ma non firmata digitalmente, nell’ambito di una procedura di gara telematica.
Secondo il tribunale, pur in mancanza della firma digitale la paternità dell’offerta non poteva essere messa in dubbio, perché per inviare le offerte i partecipanti avevano dovuto attivare un account sulla piattaforma di gare, ottenendo le credenziali dopo l’invio dei propri documenti di identità. Di conseguenza, ogni offerta caricata sulla piattaforma era associata con assoluta certezza ad un determinato utente.
Nella fattispecie - si legge nella sentenza - il file contenente l’offerta (...), già per il solo fatto di essere stato caricato, tramite upload, previa registrazione al portale telematico (...) e previo accesso - a mezzo di inserimento di password personale - alla pagina riservata della società, si rivela certamente integro e inviolato/bile. Inoltre, come ha ricordato la stessa stazione appaltante nella nota impugnata, detto file risulta “caricato in piattaforma in modo conforme rispetto al timing di gara” e “marcato temporalmente”.
Peraltro anche la marcatura temporale garantisce l’integrità del documento marcato, poiché non modificabile, e stabilisce in maniera certa l’ora e il minuto esatto di avvenuta marcatura.
Alla luce delle previsioni della stessa documentazione di gara, dunque, la presenza della marcatura temporale certificata, seguita dalla comunicazione del numero di serie della marca medesima alla stazione appaltante nel timing da questa comunicato, è sicura garanzia della univoca provenienza dell’offerta
Per cui nessun dubbio potrebbe prospettarsi in ordine alla provenienza dell’offerta (e alla sua inviolabilità ed integrità).