Il Garante privacy torna ad esprimersi sul bilanciamento tra diritto all’oblio e finalità di cronaca e documentazione storica

Con il pronunciamento è stata respinta una richiesta di cancellazione di dati personali dall’archivio online di un quotidiano nazionale, perché ritenuta contraria alle esigenze di archiviazione di interesse documentaristico, ma è stata disposta la deindicizzazione della notizia dai motori di ricerca

L’archivio online di un giornale svolge un’importante funzione per la ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo”. Con questa motivazione - tornando a pronunciarsi in materia di bilanciamento tra diritto alla tutela dei dati personali e conseguente diritto all’oblio, e finalità di cronaca e documentazione storica - il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto infondato il reclamo di una donna rivoltasi all’autorità per chiedere la cancellazione dei propri dati personali da un articolo conservato nell’archivio online di un quotidiano nazionale.

La donna - si legge in una nota del Garante - riteneva che le informazioni contenute nell’articolo le recassero pregiudizio e non fossero più attuali dal momento che riguardavano una vicenda giudiziaria per la quale era stata condannata, peraltro senza riportare i successivi sviluppi. L’interessata aveva infatti scontato, nel frattempo, la pena detentiva di quattro anni cui era stata condannata.

Il Garante ha rigettato il reclamo spiegando che la conservazione dell’articolo all’interno dell’archivio online dell’editore risponde ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che, pur differente da quella originaria di cronaca giornalistica, è anch’essa prevista dal Regolamento europeo che stabilisce specifici limiti al potere di esercitare il diritto di cancellazione.

Tuttavia, non sussistendo ragioni di interesse pubblico che giustifichino una perdurante reperibilità dell’articolo, l’Autorità ha ingiunto all’editore di adottare misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione dell’articolo da parte di motori di ricerca esterni al sito del quotidiano. Ciò in quanto la deindicizzazione disposta solo da un motore di ricerca, come era avvenuto nel caso in esame, ha il solo effetto di dissociare il nome dell’interessata dall’URL collegato all’articolo, il quale resta comunque reperibile utilizzando chiavi di ricerca diverse”.

Approfondisci sul sito del Garante

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ultima modifica 2024-02-12T15:51:04+02:00
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