Il principio di finalità introdotto dal Regolamento privacy
Su Agenda Digitale è stato pubblicato l’approfondimento “Gdpr, il principio di finalità: un equilibrio tra privacy e innovazione”, a firma Adriano D’Ottavio e Gilberto Nava. “Occorre un’analisi dell’importanza del “principio di finalità” e di finalità ulteriori, introdotto dal GDPR - scrivono i due esperti in apertura - per far fronte alle nuove sfide dell’analisi dei Big Data e degli Open Data, con l’intelligenza artificiale”.
Nell’era della digital society e della digital economy - prosegue l’articolo - diventa sempre più prioritaria la necessità di trovare il giusto equilibrio tra il cospicuo patrimonio informativo a disposizione, il suo utilizzo e il diritto fondamentale degli individui alla protezione dei propri dati personali.
È il tema dei Big Data e degli Open Data che impone una dovuta riflessione in merito al trattamento dei dati personali per finalità ulteriori.
Se infatti è vero che l’utilizzo di una simile quantità di informazioni potrebbe portare grandi benefici agli individui e alla società nel suo complesso, altrettanto vero è che tutto questo debba necessariamente passare per un’attenta analisi preliminare in merito alla compatibilità delle finalità ulteriori del trattamento, rispetto alle finalità per cui i dati personali sono stati inizialmente raccolti e/o resi pubblici.
Proprio al fine di far fronte alle nuove sfide dell’analisi dei Big Data e degli Open Data, ciascun titolare del trattamento deve agire nel pieno rispetto del “principio di finalità” (rectius: “il principio di limitazione delle finalità”) previsto all’art. 5(1)(b) del GDPR.
Che cos’è il principio di finalità
Il principio di finalità del trattamento prevede che i dati personali debbano essere “raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità” (art. 5(1)(b) del GDPR).Si tratta di un principio generale che si fonda sulla stretta corrispondenza tra i motivi della raccolta dei dati personali e l’effettivo impiego degli stessi. In tal senso, le finalità del trattamento devono sempre essere:
- determinate – il titolare deve prevedere in modo sufficientemente chiaro quali siano le finalità effettive per cui ha intenzione di raccogliere e trattare i dati personali. Non sono pertanto ammesse indicazioni generiche ovvero finalità, per così dire, in corso di definizione, indefinite e/o illimitate;
- esplicite – le finalità devono essere sufficientemente inequivocabili e chiaramente espresse. L’interessato deve, quindi, essere messo a conoscenza dei motivi per i cui i suoi dati sono trattati; e
- legittime – le finalità del trattamento devono essere lecite rispetto alla normativa applicabile e, allo stesso tempo, legittime. Non sono dunque ammesse finalità contra legem e men che meno finalità lecite ma illegittime.
Il principio di finalità è inoltre strettamente correlato:
- all’obbligo del titolare di dover informare gli interessati in merito alle finalità del trattamento;
- al diritto degli interessati a prestare il consenso al trattamento (quando il consenso rappresenta la giusta condizione di liceità); e
- al corretto esercizio dei diritti degli interessati ai sensi di legge.