Imposte di bollo e documenti informatici

L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello di una Regione sulla necessità di applicare l’imposta di bollo sui duplicati informatici di documenti informatici

Rispondendo all’interpello da parte di un’amministrazione regionale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di rilascio di duplicati informatici di documenti amministrativi informatici creati ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale, non è necessario applicare l’imposta di bollo.

“Dal punto di vista tecnico - si legge nel chiarimento - il duplicato è (...) identico ed indistinguibile dall’originale e si ottiene replicando il file originale stesso.

Dall’esame delle norme sopra riportate, risulta che il presupposto impositivo dell’imposta di bollo definito dall’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, si realizza solo per le copie informatiche di documenti informatici munite di dichiarazione di conformità all’originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Per i duplicati informatici di documenti informatici di cui all’articolo 23-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 82 del 2005 non è, invece, prevista, come rilevato dalla Regione istante, alcuna dichiarazione di conformità all’originale, e, dunque, il rilascio di detti documenti non realizza il presupposto dell’imposta di bollo previsto dal citato articolo 1 della tariffa.

Premesso quanto sopra, pertanto, si ritiene che per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere applicata l’imposta di bollo”.

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ultima modifica 2019-03-12T16:53:35+01:00
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