Inammissibile la presentazione di un ricorso privo di firma digitale, anche se inviato via PEC

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha stabilito che la sottoscrizione digitale produce gli stessi effetti di quella autografa con la sentenza n° 1223/6/2021 dello scorso 5 ottobre.

Con la sentenza n° 1223/6/2021, depositata lo scorso 5 ottobre, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha stabilito l’inammissibilità di un ricorso firma su carta, scansionato e inviato senza firma digitale, come semplice allegato a un messaggio di posta elettronica certificata.

La sentenza - si legge in un articolo di approfondimento pubblicato su Fisco Oggi - ha quindi fissato degli importanti principi giuridici. In primo luogo, ha stabilito che la sottoscrizione digitale produce gli stessi effetti di quella autografa. Inoltre, per individuare le caratteristiche informatiche del ricorso deve aversi riguardo all’articolo 10 del decreto del 4 agosto 2015, il quale prevede due diversi formati: uno per il ricorso (comma 1) e uno per gli allegati (comma 2). Il ricorso deve pertanto essere: in formato pdf/A-1a o pdf/A-1b privo di elementi attivi come macro e campi variabili redatto con l’utilizzo di appositi strumenti software (non è quindi possibile la copia per immagine di un documento analogico) sottoscritto con firma digitale (il documento sottoscritto digitalmente, in particolare, dovrà avere l’estensione “.pdf.p7m”). Diversamente, gli allegati: possono essere documenti analogici scansionati oltre ai formati previsti per il ricorso, possono essere anche in formato tiff, con risoluzione non superiore a 300 Dpi, in bianco e nero, ovvero a compressione Ccitt Group IV devono essere sottoscritti con firma digitale”.

Leggi l’articolo integrale sul sito di Fisco Oggi.

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ultima modifica 2021-12-09T09:53:46+01:00
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