Le copie cartacee delle schermate web hanno valore di prova
Con la sentenza n° 8736, formulata lo scorso 16 gennaio, la Corte di Cassazione ha stabilito che le copie cartacee delle schermate di un sito Internet possono avere valore di prova in ambito giudiziario. Nel caso in esame le schermate avevano permesso di documentare la pubblicazione di articoli a contenuto diffamatorio nei confronti di una persona.
“I dati di carattere informatico contenuti nel computer - si legge nella sentenza - in quanto rappresentativi di cose, rientrano tra le prove documentali (Cass. Sez. 3, n. 37419 del 05/07/2012 Rv. 253573) e l'estrazione dei dati è una operazione meramente meccanica, sicché non deve essere assistita da particolari garanzie.
Si è recentemente ritenuto che i fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth", costituiscano prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell'articolo 234, co.1 c.p.p. o 189 c.p.p. (Sez. 3, n. 48178 del 15/09/2017 Rv. 271313 ). La possibilità di acquisire un documento e di porlo a fondamento della decisione prescinde dal fatto che provenga da un pubblico ufficiale o sia stato autenticato, come parrebbe ritenere la Corte d'Appello.
Qualunque documento legittimamente acquisito è soggetto alla libera valutazione da parte del giudice ed ha valore probatorio, pur se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l'imputato ne abbia disconosciuto il contenuto (Sez. 2, n. 52017 del 21/11/2014 Rv. 261627)”.