Le differenti interpretazioni in materia di tenuta e conservazione dei registri contabili

Salvatore De Benedictis su Agenda Digitale approfondisce le differenti interpretazioni in tema di tenuta e conservazione dei libri e registri contabili.

Continuano a crescere, col passare del tempo, le differenti interpretazioni in materia di tenuta e conservazione dei libri e registri contabili.

Come spiega Salvatore De Benedictis su Agenda Digitale, dedicando un approfondimento al tema, la principale fonte di complessità a riguardo deriva dalla difficoltà di conciliare le norme relative ai processi analogici e quelle successivamente approntate per il mondo digitale.

Nell’introduzione dell’articolo, si legge quanto segue: “La materia della tenuta e conservazione dei libri e registri è un terreno di confronto sempre aperto. Nel momento in cui sembra che il legislatore sia riuscito a ricondurre un adempimento alla ragionevolezza e alla praticità ecco che emergono problematiche ed interpretazioni che spiazzano anche i più tenaci e volenterosi sostenitori della compliance che deve caratterizzare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. La sintesi della questione è apparentemente semplice. I libri e le scritture contabili oggi, sono nella generalità dei casi, il risultato della elaborazione che avviene mediante sistemi meccanografici o elettronici, risultato che può essere materializzato su un supporto analogico (stampa su carta tradizionale) o mantenuto in formato digitale (il cosiddetto file pdf). Non oso addentrarmi – per il momento – in considerazioni di carattere giuridico, però le due forme sono sostanzialmente equivalenti sotto il profilo pratico, perché un file pdf è immediatamente e facilmente trasformabile in stampa. Ci sarebbe anche da chiedersi a cosa serva stampare un file pdf, visto che la visione del file su uno schermo e la visione della stampa su carta sono funzioni assolutamente equivalenti, anzi, la visione del file pdf – se nativo, ossia non ottenuto come scansione del documento originale – permette una serie di funzioni di ricerca che la visione su carta non consentirebbe. Per questa ovvia ragione, il legislatore è intervenuto qualche anno fa per codificare la indifferenza tra un file che contiene un libro o un registro e la relativa stampa. Ma l’Agenzia delle Entrate è di opinione diversa”.

Continua a leggere l'articolo sul sito di Agenda Digitale.

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ultima modifica 2022-04-28T12:20:48+02:00
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