Le differenze tra PEC e PEC-ID
Prendendo spunto da un recente caso di cronaca riguardante una truffa avvenuta attraverso il canale della posta elettronica certificata, Eugenio Prosperetti ha approfondito le differenze tra gli strumenti della PEC e della PEC-ID su Agenda Digitale. “È utile analizzare norme sulla Pec e il Codice dell’Amministrazione Digitale - scrive l’esperto in apertura - per scoprire che in Italia ci sono sono due tipi di Pec, anche se pochi lo sanno. Pec e Pec-ID. La seconda permette di mandare documenti alla PA non firmati digitalmente. La prima invece, senza allegati firmati digitalmente, non dà alcuna garanzia sull’identità della persona”.
Nella percezione generale - si legge nell’articolo - l’indirizzo PEC certifica la provenienza da un certo mittente e, dunque, se si tratta della PEC ufficiale di quell’ente, si ritiene di poter presumere – autorizzati dalla Legge a farlo – che la comunicazione provenga da quel mittente.
In realtà, se si analizzano le norme sulla PEC e il Codice dell’Amministrazione Digitale si scopre qualcosa di diverso.
Anzitutto, scopriamo che il Legislatore ha previsto due tipi di PEC: la PEC ordinaria e la PEC identificativa “PEC-ID”, la quale tuttavia non è mai stata attivata.
Questo secondo tipo di PEC, stando alla definizione normativa, è una particolare casella di PEC che consente di identificare le persone fisiche e giuridiche che presentano istanze e dichiarazioni per via telematica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ed è espressamente prevista dall’articolo 65, comma 1, lettera “c-bis” del Codice dell’Amministrazione Digitale...