Multe via PEC, pubblicata la circolare ministeriale

Il provvedimento fa seguito al decreto pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale e fornisce indicazioni operative ai corpi di polizia. L’obbligo di utilizzo della PEC vale non solo per gli accertamenti delle violazioni del codice della strada, ma anche per le notifiche delle sanzioni accessorie

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in materia di notifica via posta elettronica certificata dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, Il Ministero dell’Interno ha pubblicato una circolare operativa (300/A/1500/18/127/9) che fornisce istruzioni operative a riguardo. Tra le altre cose, la circolare precisa che anche le sanzioni amministrative accessorie, quali ad esempio quelle per le violazioni del cronotachigrafo, devono essere notificate via posta elettronica certificata se ci sono le condizioni per farlo. Nel provvedimento si forniscono inoltre indicazioni sulle  modalità per creazione del documento informatico e le tempistiche per la notifica.

In ossequio al principio di economicità - si legge in un articolo a firma di Laura Biarella per Altalex - la Circolare chiarisce che la procedura in questione è applicabile pure alle notifiche delle sanzioni amministrative accessorie “qualora siano parte integrante del verbale di contestazione e vengano trasmesse unitamente allo stesso”.

Risulta in tal modo obbligatoria la spedizione per il tramite della posta elettronica certificata quando il destinatario sia un soggetto, fisico o giuridico, dotato di tale casella, come ad esempio le aziende ed liberi professionisti.

La notifica via pec diviene pertanto obbligatoria quando l’autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido (ai sensi dell’art. 196 C.d.S.) abbiano fornito un valido indirizzo pec all’organo di polizia procedente, in occasione della rilevazione dell’infrazione stradale, ovvero siano comunque forniti di domicilio digitale ai sensi del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale).

Continua a leggere su Altalex

Azioni sul documento

ultima modifica 2022-09-09T11:08:37+02:00
Questa pagina ti è stata utile?

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina