Normativa: novità in materia di tenuta dei registri IVA
In sede di conversione in legge del decreto legge n° 148 del 16 ottobre 2017, il legislatore ha stabilito una sanatoria per chi ha tenuti i registri Iva solo su supporto informatico, senza riversarli su carta. La norma, scrivono Alessandro Mastormeo e Benedetto Santacroce su Agenda Digitale, si riferisce alla sola tenuta dei registri, mentre lascia del tutto inalterati gli obblighi di conservazione in materia.
La disposizione - si legge nell’approfondimento - introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, con l’inserimento del comma 4-quater all’articolo 7 del decreto-legge n. 357 del 1994, considera regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri Iva acquisti e vendite anche se non materializzati su supporti cartacei nei termini di legge, e cioè entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In sede di accertamento, ispezione o verifica tali registri devono tuttavia risultare aggiornati sui sistemi elettronici ed essere stampati a seguito di richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. La novella legislativa, a ben vedere, sembra in realtà avere una portata applicativa alquanto ridotta sia sotto il profilo della sua valenza esclusivamente fiscale, e non anche civilistica, sia quanto alla platea dei soggetti potenzialmente interessati che appare limitata ai contribuenti in contabilità ordinaria. Per questi ultimi, infatti, rilevanza fondamentale a fini civilistici assumono le annotazioni nel libro giornale in quanto gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, e quindi libro giornale e libro degli inventari, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, costituiscono prova scritta in giudizio in caso di contenzioso, ad esempio,per il rilascio di un decreto ingiuntivo...