Notifiche PEC: un pronunciamento
Con la sentenza n° 1847, depositata lo scorso 17 aprile, la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia ha stabilito che in tema di notifiche a mezzo PEC, le ricevute di avvenuta consegna sono sufficienti a dimostrare il perfezionamento della notifica, allo stesso di modo di come avviene per le notifiche tradizionali.
A seguito di tale orientamento, l’organo di giustizia ha respinto l’appello di un contribuente che aveva lamentato anche l’insufficienza della documentazione prodotta dall’amministrazione per dimostrare l’avvenuto perfezionamento delle notifiche via PEC.
Sul portale della Giustizia Tributaria si apprende che un ulteriore motivo di ricorso “riguardava l’invalidità della notifica via PEC degli atti impositivi, in quanto gli stessi erano stati allegati in formato .pdf e non in formato .p7m”.
Sul punto - si legge nella nota - i giudici lombardi, rifacendosi alla giurisprudenza di Cassazione (sent. 27 aprile 2018, n. 10266 e ord. 16 febbraio 2018, n. 3805), hanno ribadito il principio secondo cui: “le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile”.
La sentenza è stata oggetto di commento e approfondimento su Fisco Oggi, rivista online dell’Agenzia Entrate.