Nuovi documenti informatici nel processo telematico: un approfondimento

L’articolo, a firma di Giuseppe Sparano per Altalex, fornisce indicazioni sulla normativa di riferimento relativa all’efficacia probatoria e alla modalità di disconoscimento dei documenti video e audio presentabili in sede giudiziaria

Su Altalex è stato pubblicato l’approfondimento “I documenti informatici: nuovi linguaggi e processo civile”, a firma di Giuseppe Sparano. L'articolo presenta le disposizioni normative in materia contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale e nel Codice civile, con particolare attenzione agli aspetti dell’efficacia probatoria e delle modalità di disconoscimento dei documenti video e audio che è possibile presentare nei processi telematici. Di seguito, l’introduzione dell’approfondimento.

“Ricorre l’esigenza di un’ulteriore rilettura della disciplina concernente i documenti informatici in considerazione dell’esponenziale incrementarsi dell’uso, nel nostro quotidiano, dei formati video e audio la cui gestione, nell’ambito del processo necessariamente, si inserisce nel solco della tradizionale bipartizione tra trasmissione e consultazione, a seconda che trattasi di atti o di documenti allegati.

È imminente la possibilità di allegare nel processo telematico documenti informatici anche nei formati Video: MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi) e Suono: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif).

Su tali presupposti è possibile svolgere alcune riflessioni ricorrendo al generale concetto di documento: qualunque oggetto materiale e immateriale idoneo a rappresentare o dare conoscenza di un fatto; con l’ulteriore distinzione che, nel processo, la rappresentazione può essere immediata o realizzarsi anche in termini mediati, quale prova del fatto. Ad esempio un documento può rappresentare la stipulazione di un contratto ed è la prova immediata del fatto storico perché contiene lo scambio di consensi in ordine ad un certo oggetto. Al contrario la quietanza non è la prova immediata dell’avvenuto pagamento ma attesta semplicemente che una parte ha dichiarato di aver ricevuto una certa somma da un terzo, definibile come una prova di un’altra prova che ha per oggetto il fatto avvenuto, cioè il pagamento. Un video può rappresentare un incidente stradale e nel processo può essere introdotto anche un filmato di un soggetto che si limita a raccontare come è accaduto il sinistro. Con l’ulteriore conseguenza che, nella rappresentazione non immediata, diviene indispensabile la verifica sul soggetto che ha reso la dichiarazione, del destinatario così come del contesto in cui ciò è avvenuto”.

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ultima modifica 2024-02-27T11:06:01+02:00
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