PEC e notifiche processuali
Su Agenda Digitale è stato pubblicato l’approfondimento “Notificazioni processuali a mezzo pec: utilizzi, vantaggi e limiti”, a firma di Vittoria Marzucco. Nell’abstract si legge quanto segue: “l’uso della posta elettronica certificata quale strumento di notificazione ha dimostrato la sua funzionalità pratica con il processo civile telematico, ma presenta ancora criticità nell’ambito del processo penale, in particolare nella trasmissione di istanze ad opera delle parti private. Urgono chiarimenti immediati”. Di seguito l’introduzione:
La digitalizzazione delle comunicazioni e delle notificazioni processuali si è guadagnata, al giorno d’oggi, uno spazio giuridico rilevante.
A ciò ha contribuito la mancata elencazione codicistica di un numerus clausus degli strumenti idonei ad assicurare l’effettiva conoscenza dell’atto, la cui ragione è evidentemente legata all’esigenza di tener conto dell’evoluzione scientifica e dell’effettivo grado di diffusione dei nuovi mezzi tecnici di trasmissione.
Ed invero, la rapida evoluzione tecnologica dell’ultimo decennio ha influenzato non poco lo scenario processuale e la riprova di ciò sarebbe la cospicua normativa in tema di processo telematico e, più in dettaglio, di notificazioni a mezzo Pec.
L’utilizzo della posta elettronica certificata quale strumento tecnico di notificazione ha già raggiunto la prova positiva della sua funzionalità pratica con il processo civile telematico: prima ancora della riduzione degli sprechi e degli spazi occupati dagli archivi, la digitalizzazione garantisce la velocità e la sicurezza della trasmissione, così da risultare rispettosa dei principi fondamentali del giusto processo e della ragionevole durata di cui all’art. 111 della Costituzione.
Tale strumento, introdotto nell’ambito penale nel 2009, è stato esteso dall’art. 16, comma 4, D.L. n. 179/2012, coordinato con la legge di conversione n. 221/2012, alle notificazioni eseguite dalla cancelleria a persona diversa dall’imputato ai sensi degli artt. 148 c. 2bis, 149, 150 e 151 c. 2 c.p.p….