Quali sono le deroghe possibili alla privacy in un momento di emergenza?
In questi particolarissimi giorni, il tema del trattamento dei dati personali, per quanto molti non ci pensino, è tutt’altro che secondario sia per le pubbliche amministrazioni, che per le istituzioni scolastiche che per le istituzioni sanitarie.
Il Regolamento GDPR, che – come noto – da un paio d’anni circa è divenuto la regola europea comune della privacy ed è direttamente applicabile in Italia, considera anche le emergenze come quella che stiamo vivendo, causata dal coronavirus.
Esso stabilisce al considerando 46 che il trattamento di dati personali dovrebbe essere “altresì” considerato lecito quando è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell’interessato, cioè l’individuo a cui appartengono i dati personali, o di un’altra persona fisica.
Il Regolamento specifica che alcuni tipi di trattamento dei dati personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell’interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l’altro per tenere sotto controllo l’evoluzione di epidemie e la loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi di origine naturale e umana.