Conservazione a lungo termine delle firme elettroniche: le regole per l'accreditamento
Per la rubrica “Digital & Law” di K4biz Giovanni Manca commenta le regole ACCREDIA per i prestatori di servizi fiduciari che operano per la conservazione di lungo periodo di firme digitali o dati generali che utilizzano tecniche di firma elettronica.
Lo scenario di riferimento è quello del regolamento europeo 910/2014 (eIDAS) che, tra i servizi fiduciari, prevede anche quello di Conservazione dei Dati per un Lungo Periodo.
Mentre la normativa italiana in tema di conservazione a lungo termine si concentra su documenti e archivi informatici, "in Europa il servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate (articolo 34 del regolamento eIDAS) ha lo scopo di porre in uso procedure e tecnologie in grado di estendere l’affidabilità della firma elettronica qualificata oltre il periodo di validità tecnologica".
Con la circolare Tecnica N. 5/2020 Rev.02 del 16 marzo 2020 ACCREDIA (ente unico nazionale di accreditamento) ha aggiornato le regole per l’accreditamento, rispetto alle quali Manca si concentra su quelle per i prestatori di servizi fiduciari che operano per la conservazione di lungo periodo di firme elettroniche o dati generali che utilizzano tecniche di firma elettronica.
Tra gli argomenti trattati:
- la firma elettronica.
- Regole europee e nazionali per la conservazione.
- Cosa prevede il documento ETSI TS 119 511.
- Dati di convalida e firma elettronica.
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