Un chiarimento di Agenzia Entrate sull’idoneità delle firme elettroniche semplici
Rispondendo a un requisito di natura giuridica, l’Agenzia delle Entrate ha emesso un provvedimento per fornire chiarimenti in merito alla idoneità delle firme elettroniche “semplici”, intendendosi col termine gli strumenti di questa tipologia non qualificati, digitali o avanzati, ai fini della sottoscrizione e della conservazione delle dichiarazioni fiscali.
“Il quesito - scrive Giovanni Manca su Agenda Digitale - richiede consulenza sulla possibilità di sottoscrivere documenti validi ai fini fiscali tramite un procedimento di firma analogo a molti processi di generazione di una Firma Elettronica Avanzata (FEA) ma non completamente conforme a quanto stabilito sul tema dal DPCM 22 febbraio 2013. In questi termini la sottoscrizione è certamente una firma elettronica semplice.
La conclusione dell’Agenzia(...) è che ‘in nessun caso una firma elettronica ‘semplice’ … può dirsi idonea a garantire i requisiti che i documenti informatici, specie se di natura fiscale, devono possedere sin dalla loro formazione. Alla luce di quanto sopra, deve escludersi l’idoneità ai fini tributari di qualsiasi procedura che preveda l’utilizzo di tale tipologia di firma”’.
Nel prosieguo dell’articolo, Manca effettua una valutazione personale sui contenuti del chiarimento, scrivendo quanto segue:
“L’esame della vicenda alla luce di quanto qui esposto in materia di firme elettroniche semplici lascia spazio a qualche perplessità. La prima è che deve essere il giudice a discriminare cosa è forma scritta e cosa non lo è. La seconda è che in ambito fiscale sono già utilizzate delle procedure che utilizzano firme elettroniche semplici basate su certificati dell’Agenzia.
Una ulteriore perplessità è nell’assenza nella risposta dell’Agenzia dell’articolo 21, comma 2-bis del CAD (conformità all’articolo 1350, numero 13 del Codice Civile), quantomeno perché nella già detta valutazione netta e decisa sarebbe rafforzata la conclusione della stessa Agenzia”.