Un pronunciamento in materia di deposito dei file nel processo telematico

Il Tribunale di Cassino ha ritenuto valido il il deposito di documenti in un formato digitale non contemplato nelle specifiche tecniche di riferimento. Su Altalex un commento all’ordinanza

A inizio febbraio il Tribunale di Cassino ha ritenuto valido il deposito di documenti in un formato digitale telematico non contemplato dalle specifiche tecniche previste dal decreto n° 44 del 2011, recante le regole tecniche per l’adozione del processo civile e penale telematico. I contenuti del pronunciamento sono stati illustrati su Altalex.

Com’è noto - si legge in apertura - dal 30/06/2014, nel processo civile vi è l’obbligo per gli avvocati di depositare in telematico gli atti endoprocessuali.

Ciò nonostante, le vigenti norme regolamentari e tecniche sul Processo Telematico, allo stato non consentono il deposito come allegati di formati diversi da quelli indicati nell’art. 13 delle specifiche tecniche, quali i formati video (es. .mpg, .avi, .mp4, .mov) e audio (es. .wav, .mp3, .m4a).

Il caso

Allegati ad una memoria ex art. 183 c.p.c., sesto comma, n. 2, venivano depositati telematicamente diversi files audio, nella specie .mp3, al fine di dimostrare la fondatezza della pretesa oggetto di causa.

Il difensore, nel depositare gli atti, aveva aggirato l’ostacolo costituito dal formato non consentito,  “zippando” i files audio in formato .mp3, per l’appunto non consentito dal disciplinare, allegandoli in formato consentito .rar.

L’operazione non si presentava priva di rischi, in quanto l’art. 13 delle specifiche tecniche, se da una parte consente l’utilizzo di file compresso di tipo .rar, dispone che all’interno di questi possano essere inseriti solo i file indicati nel comma 1, tra i quali, si ripete, non sono rinvenibili files con estensioni audio .mp3, utilizzati, invece, dal depositante.

Per tali ragioni, nella sua memoria ex art. 183 c.p.c., sesto comma, n. 3, la controparte aveva prontamente eccepito l’inammissibilità della produzione documentale depositata in formato non consentito dal disciplinare tecnico e, trattandosi di deposito di documenti allegati alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, aveva addirittura chiesto la decadenza dal mezzo di prova…

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ultima modifica 2018-03-19T14:17:00+01:00
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