Una ordinanza in materia di notifiche delle cartelle di pagamento via PEC
L a Corte di Cassazione ha precisato con un ordinanza emessa lo scorso novembre che, in caso di invio tramite posta elettronica certificata, la copia in formato pdf del documento in origine cartaceo non deve essere sottoscritta con firma digitale salvo diversa previsione normativa.
Con l'ordinanza n° 36462, emessa lo scorso 24 novembre, la Corte di Cassazione ha precisato che le notifiche tramite posta elettronica certificata delle cartelle di pagamento possono essere seguite sia allegando al messaggio il duplicato informatico dell’atto originario (“atto nativo digitale”), sia la copia scansionata del documento originale cartaceo (“copia informatica”).
La Corte ha anche precisato che nel caso di invio della scansione dell'originale cartaceo, non è necessaria la sottoscrizione dell'allegato con firma digitale, in assenza di specifiche prescrizioni normative di segno diverso.
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