Una sentenza sancisce la nullità dell'avviso di accertamento firmato digitalmente se notificato in modo cartaceo
Una sentenza della C.T.R. Liguria (56/2020) sancisce come giuridicamente inesistente l'atto notificato in via ordinaria senza firma autografa del dirigente autorizzato e con la dicitura "firmato digitalmente".
Una sentenza della C.T.R. Liguria sancisce come giuridicamente insanabilmente nullo l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate in modalità cartacea se sottoscritto con firma digitale dal Direttore Provinciale.
Questo è quanto stabilito dalla C.T.R. Liguria con la sentenza 20 gennaio 2020, n. 56.
La Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha osservato che è viziato da nullità assoluta l’avviso di accertamento (notificato dall’Agenzia delle Entrate) sottoscritto digitalmente dal Direttore Provinciale o da un suo delegato (art. 42, comma 1, D.P.R. n° 600/73), laddove l’Amministrazione finanziaria abbia “optato per la notifica in via ordinaria”, dunque con modalità cartacea.