Una sentenza stabilisce che la mancanza di marcatura temporale è vizio non sanabile nelle gare telematiche
Con la sentenza n° 4031 del 2020, Il Consiglio di Stato ha ribadito che nel caso delle gare telematiche, la conservazione dell’offerta può essere affidata allo stesso concorrente, “che - recita la sentenza - la custodisce all’interno della memoria del proprio personal computer nella fase che intercorre tra il termine di presentazione e la procedura di upload”.
Pertanto, “La identità del numero seriale della marcatura temporale inserita all’atto della presentazione dell’offerta e quella apposta sull’offerta nella fase di upload - prosegue il pronunciamento - costituisce un adempimento essenziale al fine di garantire che l’offerta non sia stata modificata o sostituita in data successiva al termine ultimo perentorio di presentazione delle offerte”.
Leggi il testo completo della sentenza n° 4031 del 2020.