Adeguamento al Regolamento privacy: un primo commento
Su Agenda Digitale, un articolo a firma di Franco Pizzetti ha formulato una prima serie di valutazioni su quelli che vengono definiti “i punti forti e i punti deboli” del decreto legislativo di adeguamento della normativa italiana al Regolamento comunitario in materia di protezione dei dati personali, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’8 agosto e prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Pubblicando il commento, Pizzetti ha anticipato che nelle prossime settimane seguiranno ulteriori articoli di approfondimento in materia. Di seguito il passaggio di apertura dedicato al “complesso iter” di approvazione della norma:
La vicenda dell’elaborazione di questo decreto è stata assai complessa nel metodo e nel merito.
Nel metodo, perché, pur essendo la legge di delega entrata in vigore il 21 novembre 2017, solo il 14 dicembre 2017 il Ministro della Giustizia ha ritenuto di nominare, con proprio decreto, una Commissione di studio di supporto e consulenza all’Ufficio Legislativo del Ministero per la redazione di uno schema di decreto di attuazione della delega.
Il decreto ministeriale di nomina ha però dovuto attendere il visto della Corte dei conti e completare le pratiche necessarie per la raccolta dei dati di tutti i suoi componenti. Questo ha richiesto alcuni giorni e, di conseguenza, la Commissione, presieduta dalla Prof.ssa Giusella Finocchiaro, è stata convocata per l’insediamento solo il 4 gennaio del 2018.
Pur avendo tenuto numerose sedute, la prima fase dei lavori della Commissione ha avuto vita breve. Infatti, su richiesta dell’Ufficio legislativo, essa ha dovuto concludere la prima fase della sua attività, relativa alla predisposizione di un primo schema di decreto, già il 13 marzo.
La ragione di tale fretta è stata certamente quella di consentire che il Consiglio dei ministri potesse pervenire, come è avvenuto, all’ approvazione dello schema preliminare del decreto nella seduta del 21 marzo 2018, data ultima perché esso potesse essere adottato da un Governo nel pieno delle sue funzioni. Per il 23 marzo 2018, infatti, erano già state convocate, per la prima seduta della XVIII legislatura, le nuove Camere elette il 4 marzo e di conseguenza, come di prassi, il 24 marzo il Presidente Gentiloni presentò le sue dimissioni al Capo dello Stato, pur restando poi in carica per gli affari correnti fino al 1°giugno.
Anche lo schema di decreto, poi definitivamente adottato l’8 agosto 2018, ha avuto una vita assai tormentata, giacché l’avvio della nuova legislatura è stato piuttosto lento. Di conseguenza, quando finalmente il testo approvato il 21 marzo poté essere mandato alle Commissioni speciali di Camera e Senato per l’esame degli atti di governo, costituite, come sempre all’inizio di una nuova legislatura, in via transitoria per l’esame dei decreti legge e legislativi in scadenza, mancavano ormai meno di trenta giorni al termine della delega. Trovò così attuazione l’art. 31 della l. 24 dicembre 2012, n. 234, esplicitamente richiamato dall’art. 13 della legge n. 163 del 2017, e la delega fu automaticamente prorogata di ulteriori tre mesi.
Questo è il motivo per il quale, pur essendo la legge di delegazione entrata in vigore il 21 novembre 2017, il termine per la scadenza della delega è successivamente slittato fino al 21 agosto 2018.
La breve sintesi delle vicende che hanno segnato il cammino del decreto delegato qui esposta è utile a comprendere molti degli aspetti, anche contenutistici, che caratterizzano la nuova normativa e le differenze, anche di tecnica legislativa, che ne caratterizzano le diverse parti.