Appalti e obbligo di comunicazioni elettroniche: un approfondimento

Le nuove norme in vigore dal 18 ottobre illustrate da Giurdanella.it

Giurdanella.it ha pubblicato un approfondimento sul nuovo obbligo di utilizzo esclusivo dei media digitali per le comunicazioni relative alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, in vigore dallo scorso 18 ottobre.

L’articolo contestualizza l’argomento dal punto di vista normativo e quindi approfondisce i vari aspetti della nuova disposizione, con cenni a cosa si debba intendere con il termine comunicazioni digitali, gli obblighi in materia di Documento di Gara Unico Europeo e le eccezioni agli obblighi di utilizzo delle procedure e comunicazioni elettroniche. Di seguito i passaggi riguardanti la definizione del concetto di comunicazioni digitali e gli obblighi in materia di Documento di Gara Unico Europeo:

Cosa si intende per comunicazioni digitali

Il dubbio che rimane è se la Posta Elettronica Certificata sia uno strumento sufficiente ad ottemperare agli obblighi di legge, oppure se occorra l’utilizzo di specifiche piattaforme elettroniche per la gestione della gara in modalità e-procurement.

In particolare è stato sollevato il problema relativamente all’obbligo per la Stazione Appaltante, al comma 5 dell’art. 52, di garantire “che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute” e di esaminare “il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.

Gli obblighi in materia di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Dallo stesso 18 ottobre, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici. Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre, eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto.

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