Dal 18 ottobre switch off al digitale per gli appalti pubblici
Dal 18 ottobre, come stabilito dall’articolo 22 della direttiva 2014/24/EU, e successivamente recepito dalla normativa italiana di riferimento, tutte le comunicazioni riguardanti gli appalti pubblici, dalla presentazione delle candidature e delle offerte alle successive fasi di svolgimento e chiusura di tali procedure, potranno avvenire solo ed esclusivamente in digitale. In vista della scadenza, Paola Conio ha illustrato i principali cambiamenti che deriveranno da tale passaggio su Agenda Digitale. Di seguito la parte introduttiva dell’approfondimento:
Cosa si intende per “comunicazioni”
Il termine potrebbe trarre in inganno e, in effetti, far pensare che non si tratti dell’intera procedura di gara, ma solo degli scambi, appunto, di comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici (come richieste di chiarimento, soccorso istruttorio, convocazione delle sedute pubbliche nelle procedure di tipo ristretto, ecc.).
Al contrario, si tratta proprio dell’intera procedura di affidamento delle gare pubbliche compresa, quindi, la presentazione delle candidature e delle offerte. Difatti, l’art. 22 della Direttiva 2014/24/UE – rubricato “regole applicabili alle comunicazioni” e recepito nell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, unitamente alle disposizioni di cui all’art. 29 della direttiva concessioni (Dir. 2014/23/UE) – si riferisce chiaramente anche alla presentazione delle domande di partecipazione alla procedura e delle offerte.
Il problema della segretezza negli appalti digitali
Altro errore che si potrebbe commettere è quello di ritenere l’utilizzo della PEC rispondente all’obbligo, normativamente imposto dall’art. 40 del D.Lgs. 50/2016, di valersi esclusivamente di mezzi elettronici di comunicazione nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. In realtà non è così, atteso che l’utilizzo della PEC per la trasmissione delle richieste di partecipazione alla gara e/o delle offerte vere e proprie non consentirebbe di rispettare il precetto contenuto nel citato art. 22 c. 3 della direttiva europea – recepito nell’art. 52 c. 5 del codice contratti – e tradizionalmente da sempre ritenuto ineludibile anche dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionali, secondo il quale le stazioni appaltanti possono esaminare il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione e ne devono garantire, sino a quel momento, la completa riservatezza.
Questo postula la necessità di gestire la procedura di affidamento attraverso strumenti che consentano di preservare in ogni momento la segretezza e l’integrità delle comunicazioni scambiate e, in particolare, delle domande di partecipazione e delle offerte presentate, senza permettere ad alcuno l’accesso al loro contenuto prima del termine assegnato per la presentazione. In altre parole, la posta elettronica non è sufficiente, ma occorrono delle piattaforme di e-procurement che consentano di gestire le gare, comprese quelle informali e quelle di nuova generazione come i partenariati per l’innovazione o le procedure competitive con negoziazione, in modo interamente elettronico e completamente rispondente ai requisiti imposti dalla normativa.