Multe via PEC, un approfondimento sul decreto
Come notiziato di recente, a metà gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto contenente disposizioni in materia di notifiche dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata. Successivamente, il Ministero dell'Interno ha pubblicato anche una circolare contenente indicazioni operative in materia per i corpi di polizia locale.
Su Agenda Digitale, un articolo a firma di Matteo Savoldi, antecedente alla pubblicazione della circolare, ha fatto il punto su quelli che vengono ritenuti i punti deboli del decreto. "La decisione di predisporre un decreto sulla notifica delle contravvenzioni mediante PEC - scrive Savoldi - merita una prima riflessione in quanto solleva un inevitabile interrogativo sull’efficacia della normativa precedente: prima del decreto non era forse già possibile notificare via PEC le contravvenzioni stesse? Le indicazioni non erano sufficienti?"
In realtà - argomenta l'esperto - la lettura del provvedimento solleva qualche perplessità proprio per l’eccesso di dettaglio che lo caratterizza. La complessità del quadro normativo vigente in materia di digitalizzazione è già notevole. Nuove norme rischiano di ingenerare più confusione che certezza, soprattutto se la strada intrapresa finisce per dar vita a segmenti procedurali e a prassi settorializzate, mentre la maggioranza degli operatori oggi ritiene che la PA abbia invece bisogno di quadri interpretativi della norma all’interno dei quali far confluire il maggior numero possibile di pratiche/attività/procedimenti. In una fase ormai matura della trasformazione digitale, non possiamo permetterci di aumentare il numero di provvedimenti specifici destinati a rendere la dematerializzazione uno scoglio insormontabile di soluzioni ad hoc, a loro volta a rischio di contestazione a fronte di disposizioni di natura generale.
Il tema della “notificazione” costituisce un esempio di particolare rilevanza: si tratta di una tipologia di atto ricorrente in numerosi contesti e procedimenti. Non è certo opportuno né utile che per ognuno di questi contesti si debbano definire i termini specifici di validità e le modalità con cui assicurare la regolarità e l’efficacia della spedizione/ricezione, tenuto conto del fatto che per la PEC esse coincidono con la ricevuta di accettazione e consegna completa. Allo stesso modo sembra ridondante e, quindi, controproducente che si indichino le forme per la produzione di una copia informatica di documento originale analogico considerato che le disposizioni esistenti (CAD e regole tecniche) sono sufficientemente precise e dettagliate in proposito...