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Introduzione

Con l’articolo "Diritto all’oblio, quando ottenerlo dopo l’archiviazione", Andrea Diamante illustra su Agenda Digitale i contenuti dell’ordinanza n° 34217, con la quale a fine 2025 la Corte di Cassazione ha formulato chiarimenti in materia.

Delete — foto di Miguel Á. Padriñán via Pexels

Nello scenario tecnologico-digitale — scrive l’esperto — dal diritto all’oblio discende una prospettiva più ampia della tutela   dell’identità dinamica del soggetto, dacché il diritto alla cancellazione dei dati è venuto ad inscriversi in un più ampio insieme di prerogative, quali quelle messe a disposizione dell’interessato dagli artt. 16 (rettifica dei dati inesatti e integrazione di quelli incompleti), 18 (diritto alla “limitazione” del trattamento) e 21 (diritto di opposizione alla protrazione del trattamento) GDPR.

Con l’art. 64-ter disp. att. c.p.p., introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia) ed entrato in vigore il 30 gennaio 2022, il Legislatore italiano ha positivizzato il concetto di oblio con riferimento agli imputati e alle persone sottoposte ad indagini, agganciandolo all’art. 17 GDPR in riferimento al contenuto e ai limiti applicativi.

Con l’ordinanza n. 34217 del 26/12/2025 la Suprema Corte offre il corretto canone ermeneutico per l’interpretazione della norma di nuovo conio, cogliendo l’occasione dall’impugnazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28/09/2023, Doc-Web 9946736.

Il provvedimento del Garante, che escludeva il carattere innovativo della normativa di nuovo conio, per nulla svincolata dall’art. 17 GDPR, si fa prologo del successivo arresto nomofilattico, fondamentale lente con cui connotare il diritto all’oblio dell’imputato e dell’indagato come un istituto per nulla autonomo rispetto alla consolidata disciplina generale eurounitaria, in grado semmai di aprire ad evidenti dubbi interpretativi”.

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Ultimo aggiornamento: 06-04-2026, 20:04