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Introduzione

martelletto - foto di Tingey Injury via Unsplash

Su Filodiritto, nell’ambito della rubrica curata dal progetto Procedamus, Gianni Penzo Doria ha commentato i contenuti della sentenza numero 713 del 3 giugno 2026, con la quale la Corte d’Appello di Palermo ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di una dipendente che, in occasione di un passaggio di consegne, aveva cancellato file aziendali dal computer in dotazione, nonostante l'impegno a eliminare i soli file personali.

Pronunciandosi sul caso, il tribunale ha respinto entrambe le motivazioni addotte dalla difesa per contestare il licenziamento: ovvero che i documenti potessero essere comunque reperibili, perché “presumibilmente” conservati sul server aziendale o su supporto cartaceo, e non fossero significativi, poiché non riservati.

Quanto al primo profilo — scrive Penzo Doria — i giudici hanno statuito che la mera esistenza di un sistema di conservazione non consente di presumere che i documenti siano stati effettivamente conservati. In applicazione delle ordinarie regole sull’onere della prova, infatti, era dovere della lavoratrice dimostrare che i file cancellati fossero integralmente reperibili su altri supporti o formati, circostanza rimasta del tutto indimostrata. Da tali premesse deriva il fatto che la cancellazione di documenti deve ritenersi idonea a determinare un’effettiva compromissione dell’archivio aziendale”. 

Passando al secondo aspetto, l’esperto spiega che la Corte ha rigettato le impugnazioni della difesa ribadendo che tale compromissione non avviene solo nel caso in cui vengano cancellati documenti a carattere riservato, ma qualsiasi documento riconoscibile come appartenente al patrimonio istituzionale del soggetto produttore. Con questo orientamento, prosegue Penzo Doria, si mette in luce il principio di avalutatività, tra i più importanti in ambito archivistico. 

Il principio archivistico dell’avalutatività, infatti, impedisce di distinguere, ex post, documenti ‘importanti’ e documenti ‘ordinari: ogni documento, in quanto parte dell’archivio del soggetto produttore, concorre alla formazione della memoria istituzionale d’impresa.

Tra l’altro, nel merito, i documenti non possono essere classificati come di scarso rilievo. La Corte richiama, tra gli altri: ‘il protocollo elettronico, la corrispondenza e la posta elettronica in entrata ed in uscita sul programma Outlook, i materiali congressuali, i verbali e le delibere della Segreteria e del Comitato Direttivo, gli atti ed i documenti prodotti dai Segretari, dai Dipartimenti, dai Coordinatori e dalle [strutture] zonali, la documentazione fotografica delle iniziative, delle manifestazioni e degli eventi organizzati’. Tali documenti, infatti, rappresentano beni funzionali alla continuità organizzativa dell’impresa e, pertanto, di per sé meritevoli di tutela”.

Proseguendo la trattazione, Penzo Doria dedica un excursus alla violazione degli obblighi di fedeltà e di diligenza riconosciuta con l’emissione della sentenza, per poi riflettere sullo status che la stessa attribuisce all’archivio aziendale.

"La pronuncia — scrive — assume particolare rilievo perché contribuisce a individuare l’archivio non soltanto quale complesso di documenti, ma quale bene giuridico autonomamente tutelabile, la cui integrità costituisce presupposto indispensabile per la continuità dell’impresa”.

Dopo un ulteriore passaggio dedicato alle conseguenze che potrebbero derivare per le pubbliche amministrazioni da questo orientamento, per ora riguardante il mondo privato (“se gli stessi principi fossero applicati con analogo rigore agli archivi delle amministrazioni pubbliche, le conseguenze disciplinari potrebbero risultare assai più frequenti di quanto normalmente si possa immaginare”), l'articolo si conclude con una riflessione di sintesi a carattere generale.

La pronuncia della Corte di appello di Palermo, infine, mostra come, anche nell’economia digitale, il patrimonio documentale costituisca esso stesso un bene dell’impresa. La sua cancellazione non integra soltanto una violazione regolamentare, ma incide direttamente sul rapporto fiduciario che lega lavoratore e datore di lavoro, giustificando, nei casi più gravi, il recesso per giusta causa. Siamo di fronte, dunque, a una componente essenziale del sinallagma contrattuale e del dovere di leale collaborazione tra le parti nel corso di un rapporto di lavoro”.

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Ultimo aggiornamento: 30-07-2026, 09:58