Legittima la notifica via posta elettronica certificata delle cartelle di pagamento in formato pdf
La notifica di una cartella di pagamento a mezzo di posta elettronica certificata con documento allegato in formato pdf anziché p7m è da ritenersi valida perché il protocollo di trasmissione mediante tale tecnologia assicura di per sé il fatto che la cartella sia riconducibile all’organo dalla quale proviene. L’orientamento in materia è stato espresso dalla Corte di Cassazione, con la pubblicazione dell’ordinanza n° 30922 del 3 dicembre 2024, i cui contenuti sono stati illustrati sulla testata online Fisco Oggi di Agenzia delle Entrate.
“La suprema Corte - si legge in un passaggio dell’articolo - ha dapprima ribadito l’equivalenza, per gli atti del processo civile telematico, dei due formati .p7m e ".pdf" sotto il profilo della firma digitale, estendendo tale principio anche agli atti notificati telematicamente dall’Amministrazione finanziaria, e in particolare alle cartelle di pagamento, evidenziando come rispetto a queste ultime, il requisito della sottoscrizione non è richiesto.
A supporto delle suddette affermazioni, il giudice di legittimità ha richiamato la consolidata giurisprudenza in tema, da ultimo espressa dalla decisione della quinta sezione civile n. 19327/2024, secondo cui l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale, da parte del funzionario competente, non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto. Tanto più che, a norma dell'articolo 25 del Dpr n. 602/1973, la cartella di pagamento, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell'Agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
In sostanza, ciò che rileva è la riferibilità della cartella di pagamento al soggetto emittente, circostanza che, ad avviso della Corte, è assicurata, dall’adozione del sistema di posta elettronica certificata, salvo specifiche contestazioni da parte del destinatario dell’atto, il quale non può quindi limitarsi a una generica confutazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi concreti e dirimenti a sostegno delle proprie deduzioni”.