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Introduzione

martelletto, foto di Tingey Injury via Unsplash

Su Agenda Digitale, un articolo a firma di Daniele Tumietto illustra i contenuti della sentenza n° 28452/2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la quale sono stati forniti chiarimenti sul valore probatorio degli allegati trasmessi via PEC

L’esperto precisa in apertura che il pronunciamento ha particolare rilevanza per l’attenzione che dedica all’evoluzione dei sistemi di notifica digitale e per la contestualizzazione di quanto disposto con le norme in materia di posta elettronica certificata qualificata e conservazione digitale a lungo termine contemplate dall’ultima versione del Regolamento eIDAS.

La Corte di Cassazione — si legge nel testo — ha ribadito che la trasmissione di un documento tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) non si perfeziona senza il rilascio della Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario non riceva il messaggio per motivi a lui imputabili, come ad esempio una casella piena.

La RdAC è, quindi, requisito essenziale e senza questa la notifica non può dirsi validamente effettuata, estendendo tale presupposto anche agli allegati contenuti nel messaggio PEC.

Questo orientamento si fonda sull’articolo 3-bis della Legge n. 53/1994, nonché sull’articolo 18, comma 6, del D.M. 44/2011, che prescrive la certezza della consegna anche degli allegati, pena la nullità della notifica. La giurisprudenza precedente, come la Cassazione n. 15035/2016, aveva già evidenziato come la ricevuta costituisca una prova documentale della trasmissione con valore tecnico-formale”.

Leggi l’articolo integrale su Agenda Digitale


Ultimo aggiornamento: 12-01-2026, 17:48