Introduzione
Una sentenza della C.T.R. Liguria sancisce come giuridicamente insanabilmente nullo l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate in modalità cartacea se sottoscritto con firma digitale dal Direttore Provinciale.
Questo è quanto stabilito dalla C.T.R. Liguria con la sentenza 20 gennaio 2020, n. 56.
La Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha osservato che è viziato da nullità assoluta l’avviso di accertamento (notificato dall’Agenzia delle Entrate) sottoscritto digitalmente dal Direttore Provinciale o da un suo delegato (art. 42, comma 1, D.P.R. n° 600/73), laddove l’Amministrazione finanziaria abbia “optato per la notifica in via ordinaria”, dunque con modalità cartacea.
Ultimo aggiornamento: 21-05-2020, 16:27