Certificazione di processo: un approfondimento di Giovanni Manca su Filodiritto
L'approfondimento di Giovanni Manca sulla rubrica "Procedamus Informa" di Filodiritto si focalizza sulla certificazione di processo regolata dall’articolo 22, comma 1-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) (l’analogo articolo 23-ter, comma 1-bis si applica invece ai documenti amministrativi informatici) e le cui indicazioni organizzative e tecniche sono contenute nell’allegato 3 alle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.
Riportiamo un brano dell'articolo:
"... in un modello di certificazione di processo devono essere assicurate:
- Una procedura tecnologica che garantisca la piena a totale corrispondenza tra tutti i documenti analogici e le rispettive copie informatiche;
- La documentazione e la verifica della corretta esecuzione del processo di digitalizzazione che, è cruciale ribadirlo, deve garantire la totale corrispondenza tra originale analogico e copia digitale.
La certificazione di processo è poco utile se il numero di copie digitali di documenti analogici è piccolo. Il raffronto tra documenti e la verifica può essere effettuato in modo semplice.
Nel caso di numero elevato di documenti il raffronto diventa inapplicabile e quindi diventa indispensabile la certificazione di processo cioè una procedura organizzativa e tecnologica che consente di ottimizzare e velocizzare le operazioni mantenendo il valore legale delle operazioni.
Il termine certificazione può essere associato a quello delle certificazioni tradizionali e il processo deve garantire la piena corrispondenza tra copia digitale e originale analogico sia dal punto di vista oggettivo sia dal punto di vista soggettivo..."
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